Il Fisco riconosce
detrazioni Irpef del 19% per le spese sanitarie
relative a: prestazioni rese da un medico
generico (incluse quelle per visite e cure
di medicina omeopatica); acquisto di medicinali
(anche omeopatici) da banco e con ricetta
medica; prestazioni specialistiche; analisi,
indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni,
terapie; prestazioni chirurgiche; ricoveri
per degenze o collegati a interventi chirurgici;
trapianto di organi; cure termali (escluse
le spese di viaggio e soggiorno); acquisto
o affitto di dispositivi medici e attrezzature
sanitarie (comprese le protesi sanitarie);
assistenza infermieristica e riabilitativa
(fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia,
ecc.); prestazioni rese da personale in possesso
della qualifica professionale di addetto all’assistenza
di base o di operatore tecnico assistenziale
esclusivamente dedicato all’assistenza
diretta della persona; prestazioni rese da
personale di coordinamento delle attività
assistenziali di nucleo; prestazioni rese
da personale con la qualifica di educatore
professionale; prestazioni rese da personale
qualificato addetto ad attività di
animazione e di terapia occupazionale.
Le spese sostenute
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale
danno diritto alla detrazione per l’importo
del ticket pagato. La legge non impone dei
limiti massimi di spesa per ottenere la detrazione
del 19% sulle spese mediche, spiega il portale
di diritto. "Tuttavia, un limite minimo
c’è ed è la cosiddetta
franchigia. In pratica, si recupera la parte
che eccede la soglia di 129,11 euro. Per fare
un esempio, chi ha speso durante l’anno
500 euro tra farmaci, esami e visite dovrà
fare questo calcolo: 500 euro – 129,11
euro di franchigia = 370,89 euro. Vuol dire
che potrà recuperare il 19% di 370,89,
ossia 70,47 euro. Il problema si presenta
per chi tutti gli anni spende meno di 129,11
euro: per lui non ci sarà alcuna detrazione
fiscale sulle spese mediche, poiché
non supera la franchigia".
Va ricordato,
"innanzitutto, che per avere la detrazione
sulle spese mediche occorre allegare alla
dichiarazione dei redditi gli scontrini, le
ricevute, le fatture o qualsiasi altro documento
che dimostri la natura della spesa sostenuta.
Gli scontrini della farmacia, in particolare,
dovranno riportare il codice fiscale di chi
ha pagato il medicinale e intende recuperare
la spesa dalla dichiarazione. Quindi, lo scontrino
non deve essere per forza intestato al paziente
se non è lui a beneficiare della detrazione
ma a chi materialmente paga e conserva il
documento da presentare al Fisco. Detto questo,
sul sistema di pagamento ci sono due alternative,
a seconda del luogo in cui avviene la spesa.
La prima è quella di pagare anche in
contanti e di avere, comunque, il diritto
alla detrazione. Ciò, però,
è possibile solo per quanto riguarda:
farmaci; dispositivi medici; visite ed esami
in ospedale o in una clinica convenzionata
con il Sistema sanitario nazionale".
"L’altro possibile sistema di pagamento
è quello elettronico (carta di credito
o Bancomat) che diventa obbligatorio ai fini
della detrazione fiscale per le visite specialistiche
in regime privato o in strutture private.
È, tuttavia, possibile pagare tramite
bonifico. L’importante, per avere il
beneficio fiscale, è che venga effettuato
un pagamento tracciabile. E, ovviamente, che
vengano conservati i documenti che provano
la spesa fatta. In parole povere, si potrà
pagare in contanti una pastiglia per il mal
di testa o un corsetto ortopedico ma si dovrà
utilizzare il bonifico o la moneta elettronica
per il dentista privato o per l’oculista
che riceve nel suo studio".